Deducibilità auto aziendali 2021

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Deducibilità auto

La gestione fiscale dei mezzi di trasporto è una tematica di una certa rilevanza non solo per le società con numerose vetture aziendali, ma anche per liberi professionisti e agenti di commercio che sfruttano l’automobile per svolgere la propria attività. Un argomento che nel corso degli anni è stato oggetto di molta attenzione da parte dell’Agenzia delle Entrate allo scopo di combattere i fenomeni di evasione fiscale.

In quest’articolo analizzeremo gli aspetti legati alla detrazione dei costi relativi alle auto aziendali, cercando di fare chiarezza per capire quale sia il corretto comportamento da tenere per il trattamento delle spese auto al fine di ridurre le imposte dirette. Andremo ad approfondire i vari casi in base alle diverse tipologie del mezzo di trasporto impiegato e dell’intestatario del veicolo.

Detrazioni auto aziendali: cosa dice la legge

Il trattamento fiscale dei mezzi di trasporto impiegati nell’esercizio di un’attività di impresa è disciplinato dall’articolo 164 del TUIR. Nel testo non troviamo nessuna specifica classificazione per i veicoli a motore, bensì viene richiamata quella contenuta nella normativa sulla circolazione. Quindi, ogni categoria di auto aziendale risponde a regole autonome con relativi limiti di deducibilità e costi, i quali variano in base alla tipologia del veicolo e dell’utilizzo per esercitare l’attività di impresa. La sostanziale distinzione viene fatta tra:

  • veicoli a deducibilità integrale;
  • veicoli a deducibilità parziale.

Auto aziendali a deducibilità integrale

La regola generale dispone che un’impresa ha facoltà di dedurre il 100% delle spese sostenute per le auto aziendali qualora i mezzi di trasporto siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali.

Ciò significa che la detrazione integrale è possibile per i costi relativi a veicoli impiegati solamente per svolgere l’attività d’impresa. Vale a dire mezzi di trasporto che risultano strumenti fondamentali e senza i quali non sarebbe possibile esercitare l’attività stessa (ad esempio il furgone per un autotrasportatore, o il carro funebre per un’azienda del settore, ecc.). 

La deducibilità integrale viene applicata anche per i mezzi pubblici e in questo caso il requisito della strumentalità è piuttosto evidente e di facile individuazione. Discorso ben diverso per i mezzi impiegati da società e soggetti privati. Pertanto, l’Amministrazione Finanziaria è stata molto categorica a riguardo ribadendo più volte come la completa deducibilità è possibile solo se, in mancanza del mezzo, l’attività non può essere svolta.

Altri esempi di imprese che possono dedurre il 100% dei costi legati alle vetture sono le società di noleggio auto, o gestione taxi e le autoscuole.

Auto aziendali a deducibilità parziale

Tutti i costi relativi ad auto aziendali che non rientrano tra i beni strumentali dell’impresa, vengono detratti parzialmente con una percentuale variabile in base al tipo di utilizzo.

In questi casi, il trattamento fiscale non risulta particolarmente favorevole e si basa sul presupposto che il veicolo venga impiegato, oltre che in abito imprenditoriale e professionale, anche nella sfera privata.

La legge distingue due categorie di veicoli: assegnati e non assegnati. I primi sono i mezzi di trasporto che l’azienda assegna per uso esclusivo ad un solo dipendente. I secondi sono, invece, veicoli messi a disposizione per svolgere le varie attività d’impresa e possono essere utilizzati da più dipendenti.

Per auto aziendali non strumentali e non assegnate la massima detrazione consentita è pari al 20% e riguarda sia il costo di acquisto del mezzo che le spese necessarie per il suo utilizzo (carburante, assicurazione, manutenzione, ecc). Tale percentuale sale all’80% per i veicoli impiegati da agenti e rappresentanti di commercio.

In aggiunta ai limiti sulla deducibilità, la normativa prevede anche il rispetto di specifiche soglie sul costo di acquisto oltre le quali non è possibile effettuare la deduzione nemmeno al 20%. In base al tipo di mezzo di trasporto dobbiamo rispettare i seguenti limiti:

  • 18.075,99 euro per autovetture (25.822,84 euro per agenti e rappresentanti di commercio);
  • 4.131,66 euro per motocicli;
  • 2.065,82 euro per ciclomotori.

Ricordiamo che nel costo di acquisto è compresa l’IVA oggettivamente indetraibile, costo per il trasferimento di proprietà e altri oneri accessori.

Le medesime regole valgono per le auto in leasing, dove l’importo che concorre alla determinazione della detrazione è rappresentato dal canone di competenza. Il costo viene calcolato considerando i giorni di competenza e la durata del contratto.

Per i veicoli a noleggio si applica sempre la detrazione al 20%, tenendo però presente che il limite massimo detraibile per le autovetture è pari a 3.615,20 euro all’anno.

Auto aziendali ad uso promiscuo

In presenza di un veicolo assegnato ad uso promiscuo ai propri dipendenti, la percentuale di detrazione dei costi sale dal 20% al 70%. Inoltre, la normativa non impone nessun limite sul prezzo di acquisto né tantomeno su eventuali leasing o noleggi.

Tuttavia, per poter sfruttare tale sgravio fiscale è necessario rispettare due fondamentali requisiti. Il primo impone che i veicoli vengano concessi a dipendenti o collaboratori per gran parte del periodo d’imposta. In secondo luogo, l’assegnazione del mezzo di trasporto dev’essere certificata da apposita documentazione. Ad esempio, l’azienda può inserire una specifica voce nel contratto di lavoro del dipendente, oppure effettuare una comunicazione ufficiale alla persona coinvolta.

Professionisti e agenti di commercio: in che percentuale detraggono i costi dell’auto aziendale?

Un professionista è sottoposto alla medesima disciplina prevista per le auto aziendali non strumentali e non assegnate, quindi pari al 20%. Semmai la differenza riguarda il numero di veicoli a cui il soggetto può applicare le detrazioni, vale a dire solo uno. Qualora il professionista operasse all’interno di una società con altri soggetti, il numero di auto aziendali può crescere, fermo restando che ad ogni socio dovrà corrispondere un unico mezzo di trasporto.

Gli agenti e rappresentanti di commercio invece possono beneficiare di una percentuale di detrazione dell’80%. Un trattamento di favore rispetto ad un professionista, in quanto la legge riconosce che per la figura lavorativa dell’agente, l’autovettura costituisca lo strumento fondamentale per esercitare la professione. Sono maggiori anche i limiti dei costi massimi deducibili che salgono a 5.164,57 euro annui in caso di noleggio e 25.822,84 euro per l’acquisto di un veicolo.

Costi deducibili

Oltre al prezzo di acquisto del veicolo, imprese e professionisti possono dedurre dal proprio reddito altri componenti negativi e precisamente:

  • ammortamenti;
  • interessi passivi;
  • IVA indetraibile;
  • spese di utilizzo;
  • spese di custodia;
  • costi di manutenzione e riparazione;
  • tassa di immatricolazione;
  • premio della polizza assicurativa;
  • bollo di circolazione;
  • pedaggi autostradali.

Riepilogo percentuale di detrazione auto aziendali

Per riassumere quanto fin qui detto, le possibili detrazioni per veicoli aziendali sono pari a:

  • 100% per le imprese sui soli veicoli ritenuti beni strumentali;
  • 70% per le imprese se il veicolo non può essere considerato strumentale;
  • 20% con rispetto dei limiti massimi di deducibilità dei costi annui per imprese con veicoli non strumentali e non assegnati;
  • 20% per un solo veicolo utilizzato da un professionista;
  • 80% e rispetto dei limiti massimi di deducibilità dei costi annui per agenti e rappresentanti di commercio.

Omar Cecchelani, Pagaremenotasse

2 commenti su “Deducibilità auto aziendali 2021”
  1. Corrado ha detto:

    Quando si dice: l’informazione è basilare. Grazie

  2. Fanny ha detto:

    Articolo molto interessante, grazie.


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